La definizione della figura del Coordinatore nei cantieri

Il Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.) prescrive l’obbligo di designazione del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori quando in un cantiere è prevista la presenza di più imprese, anche non in contemporanea. 

Il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a nominare il Coordinatore per i lavori del cantiere edile. In caso di omessa designazione del coordinatore le sanzioni sono di carattere penale e prevedono anche l’arresto.

Gli obblighi del Committente definiti dal D.Lgs. 81/08:

  • Nominare un Coordinatore quando c’è la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea.

  • Verificare i requisiti del Coordinatore designato.

 

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Il Coordinatore per la Sicurezza: Disposizioni del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla Salute Sicurezza sul lavoro” coordinato con il D.Lgs. 106/2009

Art. 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori,  prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.

5. La disposizione di cui al  comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese

 

Art. 91 - Obblighi del Coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, ilcoordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sonodettagliatamente specificati nell’Allegato XV;

b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’Allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti ilavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3,comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cuial Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380(N).

b-bis)coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 144.

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.


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