Gli enti pubblici indicono concorsi e bandi di gara rivolti a professionisti o dipendenti per assumere l’incarico di RSPP. Un dirigente sceglie il RSPP non solo sulla base di criteri economici ma ha un margine di discrezionalità per valutare l’esperienza e la capacità professionale

 

L’incarico di RSPP è un rapporto fiduciario e di garanzia.

Il Testo Unico Sicurezza esprime chiaramente il rapporto fra il Datore di lavoro (dirigente di un ente pubblico) e RSPP:

  • il Datore di lavoro «designa» (art. 2) il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione 
  • ovvero Il Datore di lavoro «individua» (art. 32) il RSPP.

 È chiaro perciò che l’incarico di RSPP è di natura fiduciaria e che il DL nomina il suo “alter ego” per assolvere i compiti previsti dall’articolo 33, ovvero i “Compiti del servizio di prevenzione e protezione”. 

 

 

 

Rspp interno o esterno?

Il datore di lavoro (dirigente scolastico) di un istituto di istruzione (scuole, università, alta formazione) individua il RSPP fra queste figure:

  1. Il personale interno in possesso dei requisiti [link] 
  2. Il personale interno ad un’unità scolastica in possesso dei requisiti e disponibile a operare in più istituti;

In assenza di personale interno in possesso dei requisiti i gruppi di istituti scolastici possono avvalersi di un unico esperto esterno.

 

Requisiti professionali del RSPP: articolo 32 del Testo Unico Sicurezza DLgs 81/08

Il lavoratore interno o il professionista esterno che ha ricevuto la nomina di RSPP deve essere in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 32 del Testo Unico Sicurezza. In sintesi i requisiti sono:

  • diploma di istruzione secondaria;
  • attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, ai corsi Moduli A, B e C (oppure laurea in Ingegneria/Architettura o Professioni sanitarie e prevenzione: approfondisci qui);
  • attestati degli aggiornamenti periodici obbligatori per RSPP

 

Approfondimento: Requisiti professionali RSPP

 

 

Responsabilità RSPP

Il Testo Unico Sicurezza non prevede nessuna sanzione penale a carico del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Alcune sentenze della Corte di cassazione però indicano che il RSPP può essere chiamato a rispondere quando ha agito con imperizia, negligenza, imprudenza, inosservanza delle leggi, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio al datore di lavoro. 

Il RSPP assume degli obblighi nei confronti del datore di lavoro, se si tratta di RSPP esterno o se è interno e riceve una specifica retribuzione. Se dalla consulenza derivano danni a qualcuno il RSPP li deve risarcire. 

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione opera in qualità di soggetto ausiliario, con funzioni di consulente, offre le sue competenze tecnico-professionali in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In parole semplici il RSPP propone e programma (poiché non ha potere decisionale e di spesa), il Datore di lavoro interviene per neutralizzare o mitigare le situazioni di rischio evidenziate dal RSPP.

 

Rspp non in via esclusiva

Spesso l’incarico di RSPP viene affidato a un lavoratore non in via esclusiva. Lo stesso lavoratore svolge il ruolo di RSPP e anche altre funzioni. Poiché l’incarico di RSPP può comportare responsabilità in caso di gravi incidenti e infortuni, la mansione di RSPP dovrebbe essere ricompensata in modo adeguato.

 

 

Retribuzione e Compenso del RSPP

Non esiste un tariffario dei compensi e delle retribuzioni del RSPP. Il lavoratore interno o il professionista esterno che assume l’incarico di responsabile dei servizi di prevenzione e protezione dovrà valutare se il ruolo e la mansione sono adeguatamente retribuiti.

Tuttavia c’è una sentenza del TAR che ha stabilito che 1.500 euro annui, inclusi oneri fiscali, sono troppo pochi per un incarico di RSPP in una scuola che ha due sedi.

La sentenza n. 1844 del 16 luglio 2014, III sezione del TAR Lecce recita: «[…] L’Istituto scolastico ha previsto un compenso omnicomprensivo di euro 1.500,00, manifestamente e palesemente incongruo e inadeguato. Tanto è ancora più evidente se si considera che il predetto importo include anche le spese vive da sostenere per l’espletamento dell’incarico (spese di viaggio, assicurazione, materiale di consumo, disponibilità di specifici programmi) e, inoltre, che lo stesso incarico deve essere espletato su due plessi scolastici situati in Comuni diversi, distanti quasi 20 chilometri uno dall’altro. Sicché l’importo palesemente esiguo offerto potrebbe indurre il professionista ad una non corretta esecuzione dell’incarico ed essere foriera di probabili futuri contenziosi. Ciò è tanto più grave in relazione alla delicatezza dell’oggetto dell’incarico, che coinvolge la vita e la sicurezza degli operatori scolastici e degli alunni.»

 

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